TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE “A” CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 2996/2015 promosso da:

LUCINI&LUCINI HOLDINGS SRL

LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS LTD

RICORRENTI

contro

MARCO LANZOTTI

MONIKA BERNAS

MARIA TERESA CURTO

RODOLFO SACCANI

NATALIA PORCIUNCULAS

GIORGIO PREMI

RESISTENTI

Il Giudice istruttore;

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25/05/2016,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.Le vicende processuali

Il presente procedimento cautelare in corso di causa ha ad oggetto la richiesta da parte del gruppo Lucini&Lucini -Holding e Communication, attore nel giudizio di merito, di tutela conservativa a danno di sei propri ex dipendenti: Marco Lanzotti, Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Rodolfo Saccani, Natalia Porciunculas e Giogio Premi. Essi sono accusati di indebita sottrazione di informazioni segrete e/o riservate, illecita sottrazione e reimpiego dei database a favore di della concorrente Adglamor, convenuta anch’essa nel giudizio di merito e presso la quale tutti gli odierni resistenti, a ridosso dell’illecito, sono stati assunti.

La presente iniziativa è stata preceduta dai seguenti procedimenti:

- ricorso d’urgenza per descrizione e inibitoria ante causa promosso in data 19.4.2014 dal Gruppo Lucini contro Adglamor e Marco Lanzotti, nel corso del quale è stato dato ingresso ad un’indagine tecnica, conclusasi con l’interdetto a carico dei resistenti all’uso di dati e delle informazioni ritenuti indebitamente sottratti in violazione degli artt. 2958, n. 3, c.c., sottrazione di segreti ex art. 98 c.p.i. e violazione dei diritti sulla banca dati ex art. 102 bis L.A; il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo;

- ricorso conservativo in corso di causa a carico di Adglamor, a tutela delle ragioni di credito, di natura risarcitoria, vantate in sede di merito: la misura è stata concessa dal giudice istruttore per il limitato importo di € 270.000,00; anche tale provvedimento è stato confermato in sede di reclamo;

- ricorso in corso di causa ex art. 700 c.p.c. introdotto da parte di Adglamor a carico di Lucini per condotte denigratorie: la misura è stata parzialmente accolta.

In questa sede, parte ricorrente ha esposto, quanto al periculum, di essersi avveduta, nell’ambito dell’esecuzione del sequestro contro Adglamor, della sua incapienza patrimoniale e, contemporaneamente di avere appreso dell’intervenuta perdita delle garanzie patrimoniali degli odierni resistenti, avendo gli stessi medio tempore interrotto il rapporto lavorativo con Adglamor. Con conseguente impossibilità da parte della creditrice di contare sui loro emolumenti stipendiali per soddisfarsi, all’esito del giudizio di merito, delle proprie pretese.

Quanto al fumus, la ricorrente ha richiamato gli esiti delle indagini peritali compiute ante causam e le valutazioni espresse dal giudice della cautela, di primo e secondo grado. Ha in particolare rammentato le posizioni chiave nella propria pianta organica, prima delle dimissioni pressoché simultanee, ricoperte dai singoli resistenti: Marco Lanzotti (Database Administrator) Monika Bernas (Seller Manager per il mercato polacco e responsabile del relativo database), Giorgio Premi (programmatore senior del software ADsender) Maria Teresa Curto (Seller Manager per l’America Latina e responsabile del database in lingua spagnola e portoghese), Rodolfo Saccani (Projet Manager, responsabile del software ADSender), Natalia Porciunculas (responsabile della contabilità), Giorgio Premi (programmatore senior del software ADSender) ed infine Natalia Porciunculas (responsabile della contabilità).

Tutti i resistenti si sono costituiti: hanno sollevato alcune eccezioni comuni –ed in particolare la carenza di qualsivoglia compartecipazione ai pretesi illeciti di Adglamor ovvero l’inopponibilità agli stessi, ad esclusione del Lanzotti, degli esiti della CTU ante causam -ed aggiunto poi profili di difesa autonomi relativi a ciascuna posizione.

All’esito dello scambio di memorie di replica e dell’udienza di discussione, il giudice istruttore in data 25.5.2016 si è riservato la decisione.

2.Quanto al fumus

2.1. Premessa generale


Parte ricorrente ritiene gli odierni resistenti concorrenti in tutti gli illeciti censurati nella fase di meritoabusiva acquisizione, rivelazione ed utilizzo di informazioni segrete, atti di concorrenza sleale, illecita estrazione e reimpiego di database, violazione dei diritti di privativa intellettuale- ad esclusione quindi dello storno di dipendenti, azione che vede quale legittimata passiva la sola Adglamor, estranea a questo procedimento.

Tutti gli odierni resistenti avrebbero infatti apportato il loro contributo causale consapevole a favore del concorrente sleale: pur sprovvisti della qualifica imprenditoriale prescritta per integrare gli illeciti di cui si discute, essi avrebbero partecipato consapevolmente cioè alla condotta illecita dell’intraneo (Adglamor): anzi, quest’ultima società sarebbe stata costituita per interposta persona proprio dagli ex dipendenti di Lucini, i quali materialmente avrebbero appreso i dati e le informazioni riservate e segrete di cui si discute per poi indebitamente impiegarli nella nuova iniziativa imprenditoriale.

2..2.Quanto a Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Rodolfo Saccani, Natalia Porciunculas e Giorgio Premi

Ciò premesso, allo stato la richiesta di estensione della tutela conservativa da parte delle ricorrenti non può trovare accoglimento nei confronti di Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Rodolfo Saccani, Natalia Porciunculase e Giorgio Premi, i quali non hanno partecipato alla fase cautelare ante causam ed ai quali le evidenze istruttorie in quella sede acquisite, nel rispetto del diritto di difesa a presidio costituzionale, allo stato non sono opponibili.

Del resto, nel giudizio di merito sono in corso le necessarie attività istruttorie orali, alle quali dovrà seguire un approfondimento tecnico nel contraddittorio di tutte le parti, sul materiale acquisito in sede di descrizione ante causam per chiarire il ruolo materiale e/o morale ossia l’apporto, sotto il profilo causale, delle singole condotte, nonché la partecipazione psicologica e, di riflesso, la frazione di danno addebitabile ai singoli resistenti.

Del resto, se è vero che il ruolo di soci accolti di Adglamor non è condizione necessaria per inferire una compartecipazione consapevole alla sottrazione qui censurata (ben potendo la commissione di tale illecito prescindere da tale ruolo), è altrettanto vero che il fatto che essi siano stati assunti –anche a condizioni migliorative- dal concorrente sleale è elemento di per sé solo neutro rispetto al concorso negli illeciti ex art. 98 e 99 c.p.i..

2.3.Quanto a Marco Lanzotti

La posizione di Marco Lanzotti è processualmente distinta rispetto a quella degli altri resistenti.

Infatti, le indagini tecniche compiute nel procedimento ante causam possono essere qui apprezzate dal Tribunale giacché il resistente ha preso parte al relativo procedimento e, dunque, rispetto alla sua posizione il principio del contraddittorio è stato rispettato.

Per quel che qui rileva, a seguito della misura della descrizione e dell’indagine compiuta nel procedimento urgente, sono state accertate alcune circostanze non contestate dalla difesa del resistente in sé (ma solo nella loro valenza probatoria), ritenute allo stato sufficienti a supportare la tesi dei ricorrenti. Ed in particolare;

- sull’hard disk UBS esterno di Marco Lanzotti è stata rinvenuta una cartella contenente una serie di password di accesso ai database di Lucini;

-tale cartella di Backup è stata creata in data 7/2/13, cioè il giorno antecedente alle dimissioni del resistente da Lucini e lo stesso giorno in cui, secondo la consulenza di parte attrice, è intervenuta l’estrazione indebita di tutti i propri dati;

-la cartella reca il nome Lucini;

-i dati sono crittografati” (cfr. pag. 6 della relazione tecnica);

-- il resistente non ha fornito al CTU la password per poterne verificare il contenuto.

Tali elementi costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti secondo il dettato di cui all’art. 2729 c.c. tali da poter inferire, con ragionamento presuntivo, un contributo causale di Marco Lanzotti nella condotta illecita posta in essere da Adglamor, concretatasi nella riproduzione indebita (eventualmente anche solo in parte, questione da verificare nel corso della istruttoria in corso) di materiale riservato di Lucini e nel successivo trasferimento dello stesso a favore del nuovo datore di lavoro. In proposito va rammentato che Adglamor al momento dell’illecito era una società di nuova costituzione, la cui banca dati è risultata costituita per il 93,76% da informazioni coincidenti con quelle della concorrente Lucini e sui cui database era presente, secondo le valutazioni espresse in sede urgente dal Tribunale, la percentuale del 63,63% dei dati dei ricorrenti.

Del resto, le giustificazioni addotte dalla difesa dell’ex dipendente, ad esempio di avere dimenticato la chiave d’accesso, non appaiono davvero verosimili e sono quindi inidonee, allo stato, a paralizzare le evidenze probatorie sopra indicate. Analogamente, appare prima di pregio la doglianza secondo la quale l’operazione di Back-up delle password aziendali sarebbe stata automaticamente impostata dall’ex dipendente nella propria qualità di amministratore di sistema di Lucini: al contrario, all’atto delle proprie dimissioni, Marco Lanzotti avrebbe dovuto diligentemente cancellare ogni dato informatico di pertinenza del proprio ex datore di lavoro.

3.Quanto al periculum

3.1. La prospettazione della ricorrente


Passando al periculum, com’è noto il timore del creditore di perdere la garanzia del proprio credito ai sensi dell’art. 671 c.p.c. deve concretarsi o in elementi di natura soggettiva- in relazione a comportamenti che esprimano in modo inequivoco il proposito di ridurre il patrimonio per sottrarsi alle obbligazioni- o in elementi oggettivi –attinenti alla consistenza economica del patrimonio del resistente, qualora si tratti ad esempio di beni facilmente occultabili-.

I due requisiti debbono essere valutati congiuntamente, dovendosi soppesare la consistenza del patrimonio del debitore con il tipo di attività che il creditore teme possa essere compiuta e con il credito dell’istante.

Nel caso in esame, i seri indizi che consentirebbero di esprimere un giudizio positivo di sopravvenuta precarietà e aggravamento del quadro delle garanzie patrimoniali del resistente risiederebbe nella recente interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Adglamor stessa, dal quale deriverebbe a favore dei resistenti l’unica fonte di reddito negli ultimi tre anni. Del resto, alcuni resistenti non sarebbero titolari di alcun bene immobile mentre altri sarebbero titolari di beni già gravati da ipoteche; inoltre, tutti, vanterebbero posizioni creditorie contro Adglamor per emolumenti stipendiali rimasti impagati.

3.2. quanto alla posizione di Marco Lanzotti

Passando al periculum, seppure i ricorrenti non lamentino condotte del resistente, sotto il profilo soggettivo, dirette a ridurre la garanzia patrimoniale del creditore, sotto il profilo oggettivo la perdita dell’occupazione appare una circostanza oggettivamente idonea a ridurre la prospettiva di soddisfacimento del creditore all’esito del giudizio di merito.

E seppure venga considerata con particolare prudenza la mancanza di fonti di reddito, avendo più volte ribadito la giurisprudenza che una precaria condizione economica, staticamente considerata, non è sufficiente se manca il rischio che il debitore ne aggravi la condizione (cfr. T. Milano, 20.3.1997, T. Trento 25.9.1993), qui la situazione prospettata dai ricorrenti rispetto all’avvio del giudizio di merito si è certamente aggravata e non sembra allo stato adeguatamente compensata dalla richiesta, avanzata dallo stesso Marco Lanzotti, di accesso all’indennità di occupazione.

3.3. Quanto a Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Rodolfo Saccani, Natalia Porciunculas e Giorgio Premi

Seppure il giudizio negativo espresso al punto sub 2.2. sul fumus assorba ogni questione e necessità di indagine sul periculum, per completezza va precisato che le difese di alcuni resistenti hanno negato in concreto l’aggravamento oggettivo della loro posizione patrimoniale: Monica Bernas è ancora, attualmente, dipendente di Adglamor, mentre Giorgio Premi e Rodolfo Saccani sono già stati assunti da altra società; infine Natalia Porciunculas dichiara di avere reperito una nuova occupazione; tali circostanze non sono state contestate e in questa sede debbono ritenersi pacifiche.
Dunque, quantomeno in relazione ai quattro resistenti sopra citati oltre alla mancanza del fumus non risulta neppure attuale quell’aggravamento della loro situazione patrimoniale cagionato dalla ritenuta perdita dell’occupazione, da cautelare mediante il rimedio invocato.

4. Il comando giudiziale

Per tutte le ragioni sopra esposte allo stato il ricorso va accolto limitatamente alla posizione di Marco Lanzotti, mentre va rigettato nei confronti degli altri resistenti.
Quanto all’importo per il quale concedere la cautela, occorre sottolineare che il vincolo di solidarietà passiva prescritto dall’art. 2055 c.c. afferisce all’ipotesi di un unico evento dannoso addebitabile a più soggetti. In questa sede, al contrario, parte attrice lamenta diversi profili di pregiudizio cagionati da distinte condotte illecite, una delle quali non contestata al resistente (lo sviamento di dipendenti); Quanto alle altre condotte, la compartecipazione di Marco Lanzotti è qui stata accertata a livello di fumus solo con riguardo alla sottrazione di informazioni aziendali, segrete e/o riservate, mentre quanto agli altri profili essa non è stata ancora sufficientemente indagata: si pensi alla concorrenza sleale per indebito utilizzo sul mercato di tali informazioni, illecito proprio per il quale è richiesto la qualifica di imprenditore e che può essere predicata a carico anche dell’ex dipendente infedele, previo accertamento di un contributo causale anche in questa autonoma condotta. Del resto, non rivestendo formalmente Marco Lanzotti alcun ruolo sociale nella compagine di Adglamor, è in corso di espletamento nel giudizio di merito l’attività istruttoria per indagare, anche, la ritenuta creazione- per interposta persona, della società concorrente.

Allo stato quindi il credito risarcitorio per la cui cautela agiscono le ricorrenti, e per il quale è stato accertato il fumus della compartecipazione illecita dannosa di Marco Lanzotti, appare più limitata rispetto a quella già predicata da questo Ufficio, in prima e seconda fase cautelare, a carico di Adglamor. In via equitativa e prudenziale, utilizzando cioè un metro di giudizio del tutto analogo a quello sovente utilizzato per liquidare il danno anche nella fase decisoria, e considerato che a carico della società concorrente è stato concessa la misura conservativa per € 270.000,00, il sequestro viene qui concesso per la limitata somma di € 40.000,00.

La decisione sulle spese del procedimento, relativamente tutte le posizioni processuali dianzi esaminate, va rimessa al merito, trattandosi di cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

1.autorizza il sequestro conservativo fino all’importo di € 40.000,00 a favore dei ricorrenti ed a carico di Marco Lanzotti;

2.rigetta la domanda di sequestro conservativo formulata dai ricorrenti nei confronti degli altri resistenti per le ragioni di cui in narrativa;

3. spese al merito .

Si comunichi Milano, 20.6.2016

il Giudice istruttore

Dott.ssa Alima Zana