R.G. 79336/14 AdGlamor contro Lucini

Oggi 5/2/2015 dinanzi al

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 1a CIVILE – TRIB. IMPRESE

In camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

1) Dott. Ciampi, Presidente relatore
2) Dott. Marangoni, Giudice
3) Dott. Zana, Giudice

Sono comparsi:
per reclamante AdGlamor Avv. D.Merlo
per reclamati Avv. Ozalesi e praticante Dr. Gianluca Borraccia nonché il Dr. Marco Lucini, legale rappresentante di entrambe le reclamate.
I procuratori illustrano le proprie difese.

Il Tribunale si riserva.

Il Presidente.

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ll Tribunale,

come sopra composto, sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
visti gli atti;
ritenuta l’infondatezza del proposto reclamo;
ritenuto, in particolare, quanto segue

a) che del tutto incontestato risulta, anche in questa sede, il fatto che la banca dati di parte reclamata, per quanto costituita di elementi informativi in gran parte disponibili sul mercato, meriti la protezione di cui agli artt.98 CPI e 102 bis LDA in quanto, pacificamente, l’acquisizione delle informazioni suddette, nel mercato, non sia libera, ma onerosa e quindi, comporti la necessità di investimenti non indifferenti;

b) che, con riferimento a tutte le dedotte questioni il Collegio condivide perfettamente quanto specificato nell’impugnato provvedimento, almeno nell’ambito della valutazione sommaria caratteristica di questa sede, relativamente all’irrilevanza dell’assunto di parte reclamante circa il legittimo possesso del rilevantissimo numero di indirizzi “e-mail" (circa il 93%) dalla stessa utilizzati e uguali a quelli contenuti nella banca dati di parte reclamata e ciò per due ordini di ragioni: anzitutto parte reclamante non ha fornito (salvo che in una misura estremamente ridotta) la prova dei cospicui investimenti che avrebbe dovuto affrontare per l‘acquisizione di tali dati nel mercato, ne' ha dato prova alcuna dell‘avvenuta condivisione degli utili che, a suo dire, avrebbe caratterizzato i patti di acquisizione dei dati stessi; inoltre appare significativo di un’acquisizione illecita e senza oneri la circostanza che la medesima reclamante abbia, in corso di procedimento, accettato di cancellare tali informazioni dalla sua memoria informatica (salvo supporre un intento di successivo ripristino, ma di ciò si dirà più avanti a proposito del “periculum”);

c) che, nella specie, come analiticamente esposto dal C.T.U. c ripreso dal G.D., l’illecito intento, da parte reclamante, di sfruttare il lavoro fatto dalla reclamata e contenuto nella banca dati di quest’ultima risulta anche dal fatto che una grandissima quantità (circa l’81%) degli oroscopi della reclamante riprendeva pedissequamente almeno 30 caratteri consecutivi dei corrispondenti oroscopi, in varie lingue, della parte reclamata (ed, in tale contesto risulta, a giudizio del Collegio, affermazione veramente gratuita ed indimostrata quella secondo cui una corrispondenza di tale ampiezza e portata possa riconnettersi alla semplice usualità delle espressioni impiegate nel settore);

d) che, nella specie, oltre al “fumus” sin qui illustrato, ben ricorra anche il necessario presupposto di “periculum” e ciò in quanto la proposizione del presente reclamo all’inibitoria (impartita con salvezza di prova di acquisizione legittima), dopo l’accettazione volontaria, da parte reclamante e nel corso del procedimento, della cancellazione dalla propria memoria informatica dei contestati dati, non si intende quali legittime ragioni intenda proteggere e ben possa legittimare il sospetto, come già detto più sopra, che la stessa voglia illegittimamente ripristinare tali dati nella memoria medesima (sospetto corroborato dall’impedimento, fatto al C.T.U. in sede di descrizione, di esaminare la memoria dei “'computers” dei dipendenti sospetti);

ritenuto, pertanto, per tutte le esposte ragioni, che difettino, nella specie, i presupposti per l’accoglimento del reclamo;

P.Q.M.

rigetta,

il proposto reclamo, confermando l’impugnato provvedimento in ogni sua parte e dando atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02 per il versamento, da parte della reclamante, dell‘ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis, DPR 115/02;

rimette

al prosieguo la disciplina delle spese anche di questa fase.

Cosi deciso in Milano il 5 febbraio 2015.

Il Presidente.